Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Comunicazione e diffusione dei dati
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(Divieto di comunicazione e diffusione)
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(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati)
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3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in
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1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
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2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le
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2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da
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3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se
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legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
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2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso
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4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione
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i dati sono raccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
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trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla
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4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse: a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica
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consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
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eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati
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, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati; c) per «dato personale», qualunque informazione relativa a persona
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comunicazone e di diffusione dei dati; e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora, riguardino
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1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse: a) con il consenso espresso
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osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto; i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che